Art. 21 · Atto di ricorso

Art. 21

Atto di ricorso

In vigore dal 18 mag 2017
Atto di ricorso 1.   Un atto di ricorso depositato conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene gli elementi elencati di seguito: a) il nome e l'indirizzo del ricorrente conformemente all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431; b) se il ricorrente ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante conformemente all', paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431; c) se la rappresentanza del ricorrente è obbligatoria a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante conformemente all', paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431; d) un'identificazione chiara e univoca della decisione soggetta a ricorso, indicando la data in cui è stata emessa e il numero di fascicolo del procedimento cui si riferisce tale decisione; e) se la decisione soggetta a ricorso è contestata solo in parte, un'identificazione chiara e univoca dei prodotti o servizi per i quali essa è contestata. 2.   Se l'atto di ricorso è depositato in una lingua ufficiale dell'Unione diversa da quella del procedimento il ricorrente ne fornisce una traduzione entro quattro mesi dalla data di notifica della decisione soggetta a ricorso. 3.   Se in un procedimento ex parte la decisione soggetta a ricorso è stata adottata in una lingua ufficiale diversa dalla lingua procedurale, il ricorrente può presentare l'atto di ricorso nella lingua procedurale o nella lingua nella quale è stata adottata la decisione soggetta a ricorso; in entrambi i casi la lingua utilizzata per l'atto di ricorso diventa la lingua del procedimento di ricorso e il paragrafo 2 non si applica. 4.   Non appena depositato nel procedimento in contraddittorio, l'atto di ricorso è notificato alla parte convenuta.
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