Art. 20 · Domanda di cessione

Art. 20

Domanda di cessione

In vigore dal 18 mag 2017
Domanda di cessione 1.   Se, in luogo della domanda di dichiarazione di nullità, il titolare di un marchio richiede una cessione a norma dell', paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 19 del presente regolamento. 2.   Se l'Ufficio o un tribunale dei marchi UE accoglie, integralmente o parzialmente, una domanda di cessione a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 e la decisione o la sentenza è divenuta definitiva, l'Ufficio garantisce che il risultante trasferimento parziale o totale del marchio UE sia iscritto nel registro e pubblicato.
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