Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 mag 2017
Il regolamento (UE) n. 531/2012 è così modificato: 1) l’articolo 3 è così modificato: a) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «4.   Le norme relative alle tariffe di roaming all’ingrosso regolamentate di cui agli articoli 7, 9 e 12 si applicano alla fornitura di accesso a tutti gli elementi di accesso all’ingrosso al roaming di cui al paragrafo 3, a meno che, durante il periodo di validità dell’accordo, entrambe le parti dell’accordo di roaming all’ingrosso convengano esplicitamente che le tariffe medie di roaming all’ingrosso derivanti dall’applicazione dell’accordo non siano soggette a dette tariffe regolamentate.»; b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   L’offerta di riferimento di cui al paragrafo 5 è sufficientemente dettagliata e include tutti gli elementi necessari per l’accesso all’ingrosso al roaming di cui al paragrafo 3, fornendo una descrizione delle offerte pertinenti per l’accesso diretto all’ingrosso al roaming e l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming, nonché le condizioni correlate. Tale offerta di riferimento può includere condizioni per impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all’interno dell’Unione. Se specificate in un’offerta di riferimento, tali condizioni includono le misure specifiche che l’operatore di una rete ospitante può adottare per impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, nonché i criteri obiettivi sulla base dei quali possono essere adottate tali misure. Tali criteri possono riferirsi a informazioni aggregate sul traffico in roaming. Essi non si riferiscono a informazioni specifiche relative al traffico individuale dei clienti del fornitore di roaming. L’offerta di riferimento può, in particolare, prevedere che qualora l’operatore di una rete ospitante abbia fondati motivi di ritenere che sussiste un caso di roaming permanente da parte di una quota significativa di clienti del fornitore di roaming o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, detto operatore possa imporre al fornitore di roaming di fornire, fatti salvi i requisiti dell’Unione e nazionali in materia di protezione dei dati, informazioni che permettano di determinare se una quota significativa dei clienti del fornitore di roaming si trova in una situazione di roaming permanente o vi sia utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming sulla rete dell’operatore della rete ospitante, come le informazioni sulla quota di clienti per i quali è stato constatato, sulla base di indicatori oggettivi, un rischio di utilizzo anomalo o abusivo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al prezzo al dettaglio nazionale applicabile, conformemente alle norme dettagliate concernenti l’attuazione della politica di utilizzo corretto adottata a norma dell’articolo 6 quinquies. L’offerta di riferimento può, in ultima istanza e laddove misure meno rigorose non siano riuscite ad affrontare la situazione, prevedere la possibilità di interruzione di un accordo di roaming all’ingrosso qualora l’operatore di una rete ospitante abbia constatato che, sulla base di criteri obiettivi, sussiste un caso di roaming permanente da parte di una quota significativa di clienti del fornitore di roaming o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, e ne abbia informato l’operatore della rete di origine. L’operatore di una rete ospitante può interrompere unilateralmente l’accordo di roaming all’ingrosso a motivo di roaming permanente o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming solo previa autorizzazione dell’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante. Entro tre mesi dal ricevimento di una domanda di autorizzazione dell’interruzione di un accordo di roaming all’ingrosso da parte dell’operatore della rete ospitante, l’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante decide, dopo aver consultato l’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete d’origine, se concedere o negare tale autorizzazione e ne informa la Commissione. Le autorità nazionali di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante e dell’operatore della rete d’origine possono, separatamente, chiedere al BEREC di adottare un parere in merito alle misure da adottare conformemente al presente regolamento. Il BEREC adotta il suo parere entro un mese dal ricevimento di tale richiesta. Qualora il BEREC sia stato consultato, l’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante attende e tiene nella massima considerazione il parere del BEREC prima di decidere, subordinatamente alla scadenza di tre mesi di cui al sesto comma, se concedere o negare l’autorizzazione di interruzione dell’accordo di roaming all’ingrosso. L’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante rende pubbliche le informazioni relative alle autorizzazioni di interruzione degli accordi di roaming all’ingrosso, nel rispetto della riservatezza degli affari. I commi dal quinto al nono del presente paragrafo fanno salvo il potere di un’autorità nazionale di regolamentazione di chiedere la cessazione immediata della violazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, e il diritto dell’operatore di una rete ospitante di applicare misure adeguate per combattere le frodi. Se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione impongono modifiche alle offerte di riferimento, anche per quanto riguarda le misure specifiche che l’operatore di una rete ospitante può adottare per impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, nonché i criteri obiettivi sulla base dei quali l’operatore della rete ospitante può adottare tali misure, per dare effetto agli obblighi previsti dal presente articolo.»; 2) all’articolo 7, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   A decorrere dal 15 giugno 2017, la tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l’altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di salvaguardia di 0,032 EUR al minuto. Tale tariffa massima all’ingrosso, fatto salvo l’articolo 19, rimane fissata a 0,032 EUR fino al 30 giugno 2022. 2.   La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media massima all’ingrosso di cui al paragrafo 1 o anteriormente al 30 giugno 2022.»; 3) all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire da quella rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di 0,01 EUR per SMS e, fatto salvo l’articolo 19, rimane fissata a 0,01 EUR fino al 30 giugno 2022.»; 4) all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di 7,70 EUR per gigabyte di dati trasmessi. Tale tariffa massima all’ingrosso diminuisce a 6,00 EUR per gigabyte il 1o gennaio 2018, a 4,50 EUR per gigabyte il 1o gennaio 2019, a 3,50 EUR per gigabyte il 1o gennaio 2020, a 3,00 EUR per gigabyte il 1o gennaio 2021 e a 2,50 EUR per gigabyte il 1o gennaio 2022 e, fatto salvo l’articolo 19, rimane fissata a 2,50 EUR per gigabyte di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.»; 5) l’articolo 16 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, il BEREC garantiscono al pubblico informazioni aggiornate sull’applicazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 sexies, 7, 9 e 12 in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «4 bis.   Qualora un’autorità nazionale di regolamentazione ritenga che le informazioni abbiano carattere riservato in conformità della normativa dell’Unione e nazionale sulla riservatezza degli affari, la Commissione, il BEREC e tutte le altre autorità nazionali di regolamentazione interessate ne garantiscono la riservatezza. La riservatezza degli affari non impedisce loro la tempestiva condivisione di informazioni tra l’autorità nazionale di regolamentazione, la Commissione, il BEREC e qualsiasi altra autorità nazionale di regolamentazione interessata, ai fini dell’esame, del controllo e della sorveglianza dell’applicazione del presente regolamento.»; 6) all’articolo 17, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Le controversie tra operatori delle reti ospitanti e altri operatori sulle tariffe applicate agli input necessari per la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso regolamentati possono essere sottoposte alla o alle autorità nazionali di regolamentazione competenti a norma dell’articolo 20 o dell’articolo 21 della direttiva quadro. In tal caso, l’autorità o le autorità nazionali di regolamentazione competenti possono consultare il BEREC in merito ai provvedimenti da adottare in conformità della direttiva quadro, delle direttive specifiche o del presente regolamento per risolvere la controversia. Qualora il BEREC sia stato consultato, l’autorità o le autorità nazionali di regolamentazione competenti attendono il parere del BEREC prima di intervenire in tal senso.»; 7) l’articolo 19 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Inoltre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 15 dicembre 2018, una relazione intermedia che riassume gli effetti dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio tenendo conto delle pertinenti relazioni del BEREC. Inoltre, previa consultazione del BEREC, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa intesa a modificare le tariffe massime all’ingrosso per i servizi di roaming regolamentati stabilite nel presente regolamento. La prima di tali relazioni è presentata entro il 15 dicembre 2019. Tali relazioni biennali contengono, tra l’altro, una valutazione: a) della disponibilità e della qualità dei servizi, tra cui quelli che rappresentano un’alternativa ai servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming al dettaglio regolamentati, in particolare alla luce dell’evoluzione tecnologica; b) del livello di concorrenza sul mercato del roaming all’ingrosso e su quello al dettaglio, in particolare la situazione concorrenziale degli operatori di piccole dimensioni, indipendenti o che hanno appena avviato la loro attività e degli MVNO, tra cui gli effetti concorrenziali degli accordi commerciali e il grado di interconnessione tra gli operatori; c) della misura in cui l’attuazione delle misure strutturali previste agli articoli 3 e 4, e in particolare, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione, della procedura di autorizzazione preventiva di cui all’articolo 3, paragrafo 6, abbia prodotto risultati per lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming regolamentati; d) dell’evoluzione dei piani tariffari al dettaglio disponibili; e) dei cambiamenti dei modelli di consumo dei dati per i servizi nazionali e di roaming; f) della capacità degli operatori delle rete d’origine di mantenere la sostenibilità dei loro modelli di tariffazione nazionali e della misura in cui i sovrapprezzi eccezionali del roaming al dettaglio sono stati autorizzati in conformità dell’articolo 6 quater; g) della capacità degli operatori delle reti ospitanti di recuperare i costi sostenuti secondo principi di efficienza per la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso regolamentati; h) dell’impatto dell’applicazione delle politiche di utilizzo corretto da parte degli operatori conformemente all’articolo 6 quinquies, compresa l’identificazione di eventuali incongruenze nell’applicazione e attuazione di tali politiche.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Al fine di valutare l’evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all’interno dell’Unione, il BEREC raccoglie periodicamente dalle autorità nazionali di regolamentazione dati sull’evoluzione delle tariffe al dettaglio e all’ingrosso per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming regolamentati, comprese le tariffe all’ingrosso applicate rispettivamente al traffico bilanciato e alla differenza di traffico. Raccoglie dati anche sugli accordi di roaming all’ingrosso non soggetti alle tariffe massime di roaming all’ingrosso di cui agli articoli 7, 9 o 12 e sull’attuazione, al livello all’ingrosso, di misure contrattuali volte a impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all’interno dell’Unione. Tali dati sono trasmessi alla Commissione almeno due volte l’anno. La Commissione rende pubblici tali dati. Sulla base dei dati raccolti, il BEREC riferisce inoltre regolarmente sull’evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri sia per i servizi nazionali, sia per i servizi di roaming, nonché sull’evoluzione dell’andamento delle tariffe effettive di roaming all’ingrosso per la differenza di traffico tra fornitori di servizi di roaming e sulla relazione tra i prezzi al dettaglio, le tariffe all’ingrosso e i costi all’ingrosso per i servizi di roaming. Il BEREC determina in che misura tali elementi sono correlati. Il BEREC raccoglie altresì annualmente dalle autorità nazionali di regolamentazione informazioni sulla trasparenza e la comparabilità delle diverse tariffe proposte dagli operatori ai propri clienti. La Commissione rende pubblici tali dati e tali conclusioni.».
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