Art. 20 · Modifica degli allegati

Art. 20

Modifica degli allegati

In vigore dal 17 mag 2017
Modifica degli allegati Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' del presente regolamento al fine di modificare i suoi allegati I, II, III e IV onde allinearli alle decisioni adottate dalla conferenza delle parti della convenzione, conformemente all'articolo 27 della convenzione, a condizione che l'Unione abbia sostenuto la decisione in questione per mezzo di una decisione del Consiglio adottata conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
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