Art. 15
Siti contaminati
In vigore dal 17 mag 2017
Siti contaminati
1. La Commissione organizza uno scambio di informazioni con gli Stati membri in merito alle misure adottate a livello nazionale per individuare e valutare i siti contaminati da mercurio o composti del mercurio e per far fronte ai possibili rischi significativi di tale contaminazione per la salute umana e l'ambiente.
2. Entro il 1o gennaio 2021, la Commissione pubblica su Internet le informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, ivi incluso un inventario dei siti contaminati da mercurio e dai composti del mercurio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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