Art. 15 · Siti contaminati

Art. 15

Siti contaminati

In vigore dal 17 mag 2017
Siti contaminati 1.   La Commissione organizza uno scambio di informazioni con gli Stati membri in merito alle misure adottate a livello nazionale per individuare e valutare i siti contaminati da mercurio o composti del mercurio e per far fronte ai possibili rischi significativi di tale contaminazione per la salute umana e l'ambiente. 2.   Entro il 1o gennaio 2021, la Commissione pubblica su Internet le informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, ivi incluso un inventario dei siti contaminati da mercurio e dai composti del mercurio.
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