Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 mag 2017
All'articolo 25 terdecies del regolamento (CE) n. 889/2008, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nelle fasi di ingrasso, gli animali d'acquacoltura di cui all'allegato XIII bis, sezioni 6, 7 e 9, sono nutriti con alimenti naturalmente presenti negli stagni e nei laghi.»
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