Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 mag 2017
Il regolamento (UE) n. 258/2014 è così modificato: 1) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) l'EFRAG;»; 2) l'articolo 6 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo 2014-2020 è di 57 007 000 EUR a prezzi correnti.»; b) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per l'EFRAG: 23 134 000 EUR;» 3) l'articolo 9 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «4 bis.   In merito alla Fondazione IFRS e allo IASB, la relazione di cui al paragrafo 3 valuta anche la loro governance, in particolare in termini di trasparenza, la prevenzione dei conflitti di interesse, la diversità degli esperti e le misure che sono state adottate per garantire un'ampia rappresentanza di interessi nonché la responsabilità pubblica. Inoltre, al fine di garantire principi contabili di alta qualità ed elevati livelli di trasparenza, responsabilità e integrità, la relazione individua e valuta le azioni adottate nell'ambito della Fondazione IFRS che, tra l'altro, riguardano l'accesso del pubblico ai documenti, un dialogo aperto con le istituzioni europee e i vari soggetti interessati, le norme sulla trasparenza degli incontri con i soggetti interessati e l'istituzione di registri per la trasparenza.»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Per quanto concerne il PIOB e l'organismo che gli succederà, la relazione di cui al paragrafo 3 tratta degli sviluppi registrati nella diversificazione dei finanziamenti e valuta come il lavoro del PIOB contribuisca al miglioramento della qualità della revisione contabile compresa l'integrità della professione di revisore dei conti. Qualora il finanziamento assicurato dall'IFAC in un dato anno superi i due terzi del finanziamento totale annuo del PIOB, la Commissione propone di limitare per quell'anno il contributo annuale a un massimo di 300 000 EUR.»; c) è inserito il paragrafo seguente: «6 bis.   Per quanto riguarda l'EFRAG, la relazione di cui al paragrafo 3 valuta, a decorrere dal 2018: a) se il criterio di bene pubblico ampliato, quale raccomandato nella relazione del consulente speciale, sia stato rispettato durante il processo di omologazione intrapreso nel corso dell'anno precedente; b) se il Parlamento europeo e il Consiglio siano stati coinvolti fin dall'inizio nell'elaborazione dei principi d'informativa finanziaria, in generale, e nel processo di omologazione, in particolare; c) se la struttura finanziaria dell'EFRAG sia sufficientemente diversificata ed equilibrata da consentirgli di adempiere la sua missione di interesse pubblico in modo indipendente ed efficace; e d) la governance dell'EFRAG, in particolare in termini di trasparenza, e le misure che sono state adottate per garantire un'ampia rappresentanza di interessi e la responsabilità pubblica. Inoltre, essa individua e valuta le azioni adottate nell'ambito dell'EFRAG al fine di garantire elevati livelli di responsabilità democratica, trasparenza e integrità per quanto riguarda, in particolare, l'accesso del pubblico ai documenti, un dialogo aperto con le istituzioni europee e i vari soggetti interessati, l'istituzione di registri obbligatori per la trasparenza e norme sulla trasparenza degli incontri con i soggetti interessati, nonché norme interne, in particolare la prevenzione dei conflitti di interesse.»
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