Art. 7
Attuazione del programma
In vigore dal 17 mag 2017
Attuazione del programma
1. La Commissione attua il programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. Per potersi avvalere del programma, ogni beneficiario presenta alla Commissione, entro il 30 novembre di ogni anno, una descrizione delle attività di cui all', paragrafo 2, previste per l'anno successivo che perseguono gli obiettivi del programma («proposta»). Tali attività sono descritte dettagliatamente, precisandone gli obiettivi, i risultati e l'impatto attesi, i costi stimati, il calendario e gli indicatori pertinenti per la loro valutazione.
3. La Commissione attua il programma adottando programmi di lavoro annuali conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
I programmi di lavoro annuali stabiliscono gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi delle azioni che devono essere realizzate dai beneficiari, le modalità di attuazione di tali azioni e l'importo totale dei finanziamenti richiesto per realizzarle. Essi contengono inoltre la descrizione delle azioni da finanziare, l'indicazione degli importi dei finanziamenti stanziati per ciascuna azione e un calendario di attuazione orientativo.
Per le sovvenzioni per azioni, i programmi di lavoro annuali stabiliscono le priorità, i criteri essenziali di assegnazione e il tasso massimo di cofinanziamento. Il tasso massimo di cofinanziamento diretto è pari al 60 % dei costi ammissibili. Nel caso in cui il beneficiario riceva finanziamenti da membri che sono a loro volta destinatari di finanziamenti nell'ambito dei programmi di finanziamento dell'Unione, la Commissione limita il suo contributo annuale al fine di garantire che il totale dei finanziamenti dell'Unione diretti e indiretti per le azioni nell'ambito del programma a tale beneficiario non superi il 70 % del totale dei costi ammissibili.
4. La Commissione adotta i programmi annuali di lavoro mediante una decisione di finanziamento.
Storico versioni
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