Art. 6 · Disposizioni finanziarie

Art. 6

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 17 mag 2017
Disposizioni finanziarie 1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo che va dal 1o maggio 2017 al 31 dicembre 2020 è fissata a un massimo di 6 000 000 EUR a prezzi correnti. 2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.
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