Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 17 mag 2017
Oggetto e ambito di applicazione
1. Un programma dell'Unione («programma») è istituito per il periodo che va dal 1o maggio 2017 al 31 dicembre 2020 a sostegno delle attività delle organizzazioni di cui all', paragrafo 1. Tali attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento del coinvolgimento dei consumatori, degli altri utenti finali dei servizi finanziari e dei portatori di interessi che li rappresentano, nella definizione delle politiche dell'Unione e di altre politiche multilaterali pertinenti nel settore dei servizi finanziari.
2. Al fine di conseguire i suoi obiettivi, il programma cofinanzia le seguenti attività:
a)
attività di ricerca, compresi la produzione di ricerche e dati propri e lo sviluppo di conoscenze specialistiche;
b)
attività di contatto con i consumatori e altri utenti finali dei servizi finanziari operando in collegamento con le reti di consumatori e le linee telefoniche di assistenza esistenti negli Stati membri, al fine di identificare le questioni pertinenti per la definizione di politiche dell'Unione intese a proteggere gli interessi dei consumatori nel settore dei servizi finanziari;
c)
attività di sensibilizzazione, attività di divulgazione e la fornitura di servizi di istruzione e formazione finanziaria, direttamente o attraverso i membri nazionali, anche presso un pubblico più vasto di consumatori, altri utenti finali dei servizi finanziari, e di non esperti;
d)
attività di rafforzamento delle interazioni tra i membri delle organizzazioni di cui all', paragrafo 1, nonché attività di sensibilizzazione e di consulenza strategica atte a promuovere le posizioni di detti membri a livello dell'Unione e l'interesse pubblico e generale nella regolamentazione finanziaria e dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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