Art. 8 · Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio sui piani di cooperazione e di sostegno

Art. 8

Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio sui piani di cooperazione e di sostegno

In vigore dal 17 mag 2017
Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio sui piani di cooperazione e di sostegno 1.   Previo consenso dello Stato membro beneficiario, la Commissione trasmette senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio il piano di cooperazione e di sostegno. Lo Stato membro beneficiario può rifiutare di dare il suo consenso in caso di informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici. 2.   Cionondimeno, la Commissione trasmette il piano di cooperazione e di sostegno al Parlamento europeo nelle circostanze seguenti: a) non appena lo Stato membro beneficiario ha occultato tutte le informazioni sensibili o riservate, la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici; b) dopo un periodo di tempo ragionevole, quando la divulgazione delle informazioni pertinenti non incida negativamente sull'attuazione delle misure di sostegno previste dal programma, e comunque entro due mesi dalla realizzazione di dette misure nel quadro del piano di cooperazione e di sostegno.
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