Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 17 mag 2017
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   «Stato membro beneficiario»: uno Stato membro che riceve sostegno dall'Unione nell'ambito del programma; 2)   «fondi dell'Unione»: i fondi strutturali e d'investimento europei di cui all' del regolamento (UE) n. 1303/2013, il Fondo di aiuti europei agli indigenti istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi istituito, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, dal regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti istituito, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, dal regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (13); 3)   «autorità nazionale»: una o più autorità nazionali, incluse le autorità a livello regionale e locale, che cooperano in uno spirito di partenariato in conformità del quadro giuridico e istituzionale degli Stati membri; 4)   «organizzazione internazionale»: un'organizzazione internazionale del settore pubblico istituita mediante un accordo internazionale, come anche le agenzie specializzate istituite da una siffatta organizzazione, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento finanziario; le organizzazioni assimilate a un'organizzazione internazionale sono considerate organizzazioni internazionali in linea con il regolamento finanziario; 5)   «organizzazioni europee»: la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento finanziario.
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