Art. 15 · Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Art. 15

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

In vigore dal 17 mag 2017
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione 1.   La Commissione adotta opportuni provvedimenti volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate o non correttamente utilizzate e, se del caso, sanzioni amministrative ed economiche effettive e proporzionate. 2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del programma. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 (16), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi a finanziamenti dell'Unione. Fatti salvi il primo e secondo comma, sia gli accordi di cooperazione con organizzazioni internazionali che le convenzioni, le decisioni e i contratti di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni e controlli e verifiche sul posto.
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