Art. 9 · Elenco delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali

Art. 9

Elenco delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali

In vigore dal 17 mag 2017
Elenco delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali 1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono o modificano l'elenco di nomi e indirizzi delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali. Tale elenco è redatto tenendo conto delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali interessate dai regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuti dalla Commissione a norma dell' e delle informazioni presentate dagli Stati membri conformemente all', paragrafo 1. 2.   La Commissione si adopera al meglio per individuare tali fonderie e raffinerie incluse nell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo che si approvvigionano, almeno in parte, nelle zone di conflitto o ad alto rischio, in particolare basandosi sulle informazioni fornite dai titolari dei regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuti ai sensi dell'. 3.   La Commissione istituisce o modifica l'elenco utilizzando il modello figurante nell'allegato II e conformemente alla procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. Il segretariato dell'OCSE è consultato, se opportuno, prima dell'adozione di tale elenco. 4.   La Commissione, mediante un atto di esecuzione, rimuove dall'elenco i nomi e gli indirizzi delle fonderie e delle raffinerie che non sono più riconosciute come importatori responsabili sulla base delle informazioni ricevute a norma dell' e dell', paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. 5.   La Commissione aggiorna tempestivamente e pubblica, anche su internet, le informazioni contenute nell'elenco delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali.
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