Art. 7
Obblighi di comunicazione
In vigore dal 17 mag 2017
Obblighi di comunicazione
1. Gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli mettono a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro le relazioni relative a ogni audit realizzato da soggetti terzi indipendenti a norma dell' o una prova della conformità a un regime sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto dalla Commissione ai sensi dell'.
2. Gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli mettono a disposizione dei propri acquirenti situati immediatamente a valle tutte le informazioni raccolte e conservate all'esito dell'esercizio del dovere di diligenza nella propria catena di approvvigionamento, tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza.
3. Gli importatori dell'Unione di minerali o di metalli elaborano ogni anno una relazione sulle proprie strategie e pratiche di diligenza nella propria catena di approvvigionamento applicate per assicurare un approvvigionamento responsabile e ne danno la più ampia diffusione, anche su internet. In tale relazione essi illustrano, tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza, le misure adottate per conformarsi agli obblighi in materia di sistemi di gestione di cui all' e di gestione del rischio di cui all', nonché una sintesi degli audit eseguiti da soggetti terzi, di cui indicano il nome.
4. Qualora un importatore dell'Unione possa ragionevolmente concludere che i metalli sono ottenuti unicamente da materiali riciclati o di scarto, egli, tenendo debitamente conto della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza:
a)
rende pubbliche le sue conclusioni; nonché
b)
descrive in modo ragionevolmente esauriente le misure relative al dovere di diligenza adottate nel giungere a tale conclusione.
Storico versioni
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