Art. 5 · Obblighi connessi alla gestione del rischio

Art. 5

Obblighi connessi alla gestione del rischio

In vigore dal 17 mag 2017
Obblighi connessi alla gestione del rischio 1.   Gli importatori dell'Unione dei minerali devono: a) individuare e valutare i rischi di effetti negativi sulla loro catena di approvvigionamento minerario, esaminando le informazioni fornite conformemente all' alla luce dei principi della loro strategia in materia di catena di approvvigionamento, definiti conformemente all'allegato II e alle raccomandazioni stabilite nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza; b) attuare una strategia per far fronte ai rischi individuati destinata a prevenire o a ridurre gli effetti negativi: i) comunicando le conclusioni della valutazione del rischio legato alla catena di approvvigionamento ai propri alti dirigenti designati a tal fine, nei casi in cui l'importatore dell'Unione non sia una persona fisica; ii) adottando misure di gestione del rischio conformemente all'allegato II e alle raccomandazioni stabilite nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, tenuto conto della propria capacità di influenzare e, se necessario, di adottare le misure necessarie per fare pressione sui fornitori, in grado più di altri di prevenire o ridurre efficacemente i rischi individuati, prevedendo la possibilità di: — proseguire gli scambi commerciali adottando al contempo misure di riduzione del rischio misurabili, — sospendere temporaneamente gli scambi commerciali nel corso dell'applicazione delle misure di riduzione del rischio misurabili, o — risolvere il contratto con un fornitore dopo il fallimento dei tentativi di riduzione del rischio; iii) attuando il piano di gestione del rischio; monitorando e verificando i risultati degli sforzi per ridurre il rischio; comunicando tali risultati agli alti dirigenti designati a tal fine, nei casi in cui l'importatore dell'Unione non sia una persona fisica, e prevedendo, se del caso, la sospensione o la risoluzione del contratto con un fornitore dopo il fallimento dei tentativi di ridurre il rischio; iv) realizzando valutazioni supplementari dei fatti e del rischio per quanto riguarda il rischio che richiedono misure di riduzione o quando mutano le circostanze. 2.   Nel perseguire gli sforzi per ridurre i rischi pur continuando gli scambi commerciali o sospendendoli temporaneamente, l'importatore dell'Unione di minerali si consulta con i fornitori e le parti interessati, compresi le autorità pubbliche locali e centrali, le organizzazioni internazionali o le organizzazioni della società civile e i soggetti terzi interessati, e concorda con essi una strategia di riduzione dei rischi misurabili nell'ambito del suo piano di gestione del rischio. 3.   Gli importatori dell'Unione di minerali si basano sulle misure e sugli indicatori che figurano nell'allegato III delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per definire strategie di riduzione del rischio connesso alle zone di conflitto o ad alto rischio nel loro piano di gestione del rischio e misurare i progressi compiuti. 4.   Gli importatori dell'Unione di metalli rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento identificano e valutano, in linea con l'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza e con le raccomandazioni specifiche di tali Linee guida, i rischi presenti nella propria catena di approvvigionamento sulla base delle relazioni di audit disponibili eseguite da soggetti terzi, concernenti le fonderie e raffinerie nella propria catena di approvvigionamento e valutano, ove opportuno, le prassi relative al dovere di diligenza di tali fonderie e raffinerie. Tali relazioni di audit devono essere conformi all', paragrafo 1, del presente regolamento. In mancanza di tali relazioni di audit eseguite da soggetti terzi concernenti le fonderie e raffinerie nella loro catena di approvvigionamento, gli importatori dell'Unione di metalli identificano e valutano i rischi nella propria catena di approvvigionamento nell'ambito del proprio sistema di gestione del rischio. In tali casi, gli importatori dell'Unione di metalli eseguono audit del dovere di diligenza nella propria catena di approvvigionamento attraverso un soggetto terzo indipendente ai sensi dell' del presente regolamento. 5.   Nei casi in cui non siano persone fisiche, gli importatori dell'Unione di metalli comunicano le risultanze della valutazione del rischio di cui al paragrafo 4 ai propri alti dirigenti designati a tal fine e attuano una strategia di risposta intesa a prevenire o ridurre gli effetti negativi, in linea con l'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza e con le raccomandazioni specifiche di cui alle suddette Linee guida.
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