Art. 4
Obblighi connessi al sistema di gestione
In vigore dal 17 mag 2017
Obblighi connessi al sistema di gestione
Gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli devono:
a)
adottare e comunicare chiaramente ai fornitori e al pubblico informazioni aggiornate sulla propria strategia in materia di catena di approvvigionamento dei minerali e dei metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio;
b)
integrare, nella propria strategia in materia di catena di approvvigionamento, i principi secondo i quali deve essere esercitato il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento conformemente alle norme di cui al modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento di cui all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;
c)
organizzare i rispettivi sistemi interni di gestione in modo da favorire l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, affidando agli alti dirigenti, nei casi in cui l'importatore dell'Unione non sia una persona fisica, l'incarico di sorvegliare il processo relativo al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento nonché di conservare i documenti relativi a tali sistemi per un periodo di almeno cinque anni;
d)
rafforzare le proprie relazioni con i fornitori integrando la propria strategia in materia di catena di approvvigionamento nei contratti e negli accordi conclusi con i fornitori conformemente all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;
e)
istituire un meccanismo di trattamento dei reclami come sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi o fornire tale meccanismo tramite accordi di collaborazione con altri operatori economici o organizzazioni o agevolando il ricorso a un esperto o a un organismo esterni, quale un mediatore;
f)
per quanto riguarda i minerali, gestire un sistema di catena di custodia o di tracciabilità nella catena di approvvigionamento attraverso i quali ottenere le seguenti informazioni adeguatamente documentate:
i)
descrizione dei minerali, compresi i loro nomi commerciali e il loro tipo;
ii)
nome e indirizzo del fornitore dell'importatore dell'Unione;
iii)
paese d'origine dei minerali;
iv)
quantità estratte e date dell'estrazione, se disponibili, espresse in volume o in peso;
v)
qualora i minerali siano originari di zone di conflitto o ad alto rischio, oppure se altri rischi connessi alla catena di approvvigionamento quali elencati nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza siano stati constatati dall'importatore dell'Unione, informazioni aggiuntive conformemente alle raccomandazioni specifiche destinate agli operatori economici a monte enunciate nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, quali la miniera di origine dei minerali, i luoghi in cui i minerali sono consolidati, commercializzati e trasformati, nonché imposte, oneri e diritti versati;
g)
per quanto riguarda i metalli, stabilire un sistema di catena di custodia o di tracciabilità nella catena di approvvigionamento attraverso i quali ottenere le seguenti informazioni adeguatamente documentate:
i)
descrizione dei metalli, compresi i loro nomi commerciali e il loro tipo;
ii)
nome e indirizzo del fornitore dell'importatore dell'Unione;
iii)
nome e indirizzo delle fonderie e delle raffinerie nella catena di approvvigionamento dell'importatore dell'Unione;
iv)
se disponibili, rapporti in merito agli audit effettuati da soggetti terzi nelle fonderie e nelle raffinerie, o una prova della conformità con un regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto dalla Commissione ai sensi dell';
v)
qualora i rapporti di cui al punto iv) non siano disponibili:
—
i paesi di origine dei minerali presenti nella catena di approvvigionamento delle fonderie e delle raffinerie,
—
qualora i metalli siano basati su minerali originari di zone di conflitto o ad alto rischio, oppure se altri rischi legati alla catena di approvvigionamento quali elencati nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza siano stati constatati dall'importatore dell'Unione, altre informazioni in conformità delle raccomandazioni specifiche per gli operatori economici a valle indicate in tali Linee guida;
h)
per quanto riguarda i sottoprodotti, fornire informazioni adeguatamente documentate a partire dal punto di origine di tali sottoprodotti, vale a dire il punto in cui il sottoprodotto è separato per la prima volta dal suo minerale o metallo primario che esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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