Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 mag 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «minerali»: i minerali seguenti quali elencati nella parte A dell'allegato I:
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minerali e concentrati contenenti stagno, tantalio o tungsteno, e
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oro;
b) «metalli»: i metalli contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno od oro, elencati nella parte B dell'allegato I;
c) «catena di approvvigionamento minerario»: l'insieme di attività, organizzazioni, attori, tecnologie, informazioni, risorse e servizi correlati con il trasporto e la lavorazione dei minerali dal sito di estrazione alla loro integrazione nel prodotto finito;
d) «dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento»: obblighi incombenti agli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro per quanto riguarda i loro sistemi di gestione, gestione del rischio, audit di terzi indipendenti e comunicazione delle informazioni, al fine di identificare e affrontare i rischi reali e potenziali connessi con le zone di conflitto o ad alto rischio, onde evitare o attenuare gli effetti negativi associati alle attività di approvvigionamento;
e) «catena di custodia o sistema di tracciabilità della catena di approvvigionamento»: la documentazione degli operatori economici indicati in successione ai quali incombe la responsabilità dei minerali e dei metalli nei loro spostamenti lungo la catena di approvvigionamento;
f) «zone di conflitto o ad alto rischio»: zone teatro di conflitti armati, fragili in quanto reduci da conflitti o zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, o da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo;
g) «gruppi armati e forze di sicurezza»: i gruppi di cui all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;
h) «fonderia e raffineria»: ogni persona fisica o giuridica che svolge forme di metallurgia estrattiva che comprendono le fasi della trasformazione finalizzata a produrre il metallo a partire da un minerale;
i) «fonderie e raffinerie responsabili globali»: le fonderie e raffinerie situate all'interno o all'esterno dell'Unione che si ritiene soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento;
j) «a monte»: la catena di approvvigionamento minerario dal sito di estrazione alla fonderia e alla raffineria, incluse entrambe;
k) «a valle»: la catena di approvvigionamento dei metalli dalla fase successiva alla fonderia o alla raffineria al prodotto finale;
l) «importatore dell'Unione»: la persona fisica o giuridica che dichiara i minerali o i metalli ai fini dell'immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) o ogni persona fisica o giuridica per conto della quale è rilasciata tale dichiarazione, come indicato nei dati supplementari 3/15 e 3/16 ai sensi dell'allegato B del regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/2446 (8);
m) «regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento» o «regime sul dovere di diligenza»: un insieme di procedure, strumenti e meccanismi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento su base volontaria, inclusi audit da parte di terzi indipendenti, sviluppato e controllato da governi, associazioni settoriali o gruppi di organizzazioni interessate;
n) «autorità competenti degli Stati membri»: le autorità designate dagli Stati membri ai sensi dell' con competenze per quanto riguarda le materie prime, i processi industriali e gli audit;
o) «Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza»: le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (seconda edizione, OCSE 2013), compresi tutti gli allegati e i supplementi;
p) «meccanismo per il trattamento dei reclami»: un sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi, che consenta alle parti interessate, inclusi gli informatori, di esprimere le proprie preoccupazioni in merito alle circostanze dell'estrazione, del commercio e del trattamento di minerali in zone di conflitto o ad alto rischio e della loro esportazione da tali zone;
q) «modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento»: una strategia di catena di approvvigionamento conforme all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza che illustra i rischi di effetti negativi gravi che possono essere associati all'estrazione, al commercio e al trattamento di minerali in zone di conflitto o ad alto rischio e alla loro esportazione da tali zone;
r) «piano di gestione del rischio»: la risposta scritta di un importatore dell'Unione ai rischi rilevati nella catena di approvvigionamento sulla base dell'allegato III delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;
s) «metalli riciclati»: prodotti rigenerati destinati al consumatore finale o post-consumo, o scarti di metalli lavorati creati durante la fabbricazione dei prodotti, compresi i materiali metallici in eccesso, obsoleti, difettosi e di scarto contenenti metalli raffinati o lavorati suscettibili di essere riciclati per la produzione di stagno, tantalio, tungsteno od oro. Ai fini di tale definizione, i minerali parzialmente lavorati, non lavorati o che costituiscono un sottoprodotto di una diversa vena estrattiva non sono considerati metalli riciclati;
t) «sottoprodotto»: un minerale o un metallo che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, che è stato ottenuto dalla trasformazione di un minerale o un metallo esulante dall'ambito di applicazione del presente regolamento e che non sarebbe stato ottenuto senza la trasformazione del minerale o metallo primario esulante dall'ambito di applicazione del presente regolamento;
u) «data verificabile»: una data che possa essere verificata mediante l'ispezione della presenza di timbri datari sui prodotti o di elenchi di inventario.
Storico versioni
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