Art. 14
Orientamenti
In vigore dal 17 mag 2017
Orientamenti
1. Al fine di offrire chiarezza e certezza e rendere coerenti le pratiche degli operatori economici, con particolare riferimento alle PMI, la Commissione, in consultazione con il Servizio europeo per l'azione esterna e l'OCSE, predispone orientamenti non vincolanti sotto forma di un manuale per gli operatori economici, in cui è spiegato come applicare al meglio i criteri per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio. Tale manuale si basa sulla definizione di zone di conflitto o ad alto rischio di cui all', lettera f), del presente regolamento e tiene conto delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza in tale settore, compresi altri rischi legati alla catena di approvvigionamento che provocano segnalazioni definiti nei pertinenti supplementi di tali Linee guida.
2. La Commissione ricorre a periti esterni che forniscono un elenco indicativo, non esaustivo e regolarmente aggiornato di zone di conflitto o ad alto rischio. Tale elenco si basa sull'analisi del manuale di cui al paragrafo 1 realizzata dai periti esterni e delle informazioni fornite, tra l'altro, dalle università e dai regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. Gli importatori dell'Unione che si riforniscono in zone non figuranti in tale elenco continuano a essere tenuti a rispettare gli obblighi in materia di dovere di diligenza ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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