Art. 13 · Cooperazione e scambio di informazioni

Art. 13

Cooperazione e scambio di informazioni

In vigore dal 17 mag 2017
Cooperazione e scambio di informazioni 1.   Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni, anche con le rispettive autorità doganali, sulle questioni riguardanti il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e i controlli ex post effettuati. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri scambiano informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione in relazione alle carenze riscontrate nell'ambito dei controlli ex post di cui all', paragrafo 1, e alle norme applicabili in caso di infrazione di cui all'. 3.   La cooperazione di cui ai paragrafi 1 e 2 avviene nel pieno rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e del regolamento (CE) n. 45/2001del Parlamento europeo e del Consiglio (10) sulla protezione dei dati, nonché del regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto riguarda la diffusione di informazioni riservate.
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