Art. 12
Documentazione relativa ai controlli ex post degli importatori dell'Unione
In vigore dal 17 mag 2017
Documentazione relativa ai controlli ex post degli importatori dell'Unione
Le autorità competenti degli Stati membri conservano la documentazione dei controlli ex post di cui all', paragrafo 1, in cui indicano in particolare la natura e i risultati di tali controlli e gli eventuali interventi correttivi notificati di cui all', paragrafo 3.
La documentazione relativa ai controlli ex post di cui all', paragrafo 1, è conservata per almeno cinque anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:821:oj#art-12