Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 17 mag 2017
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento istituisce un sistema dell'Unione sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento («sistema dell'Unione»), al fine di ridurre le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza di praticare il commercio di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro. Il presente regolamento è strutturato in modo da garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle pratiche di approvvigionamento degli importatori dell'Unione, e delle fonderie e delle raffinerie in zone di conflitto o ad alto rischio. 2.   Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento degli importatori dell'Unione di minerali o metalli di cui all'allegato I, contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro. 3.   Il presente regolamento non si applica agli importatori dell'Unione di minerali o metalli, qualora il loro volume annuo di importazioni per ciascuno dei minerali o metalli interessati sia inferiore alle soglie relative ai volumi di cui all'allegato I. Tutte le soglie relative ai volumi sono fissate a un livello tale da garantire che la maggior parte, e comunque non meno del 95 %, dei volumi totali importati nell'Unione di ciascun minerale e metallo per codice della nomenclatura combinata, sia soggetto agli obblighi degli importatori dell'Unione di cui al presente regolamento. 4.   La Commissione adotta un atto delegato, ai sensi degli , se fattibile entro il 1o aprile 2020 e non oltre il 1o luglio 2020, per modificare l'allegato I che stabilisce le soglie relative ai volumi di tantalio o minerali di niobio e loro concentrati, minerali di oro e loro concentrati, ossidi e idrossidi di stagno, tantalati e carburi di tantalio. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi degli per modificare le soglie esistenti elencate nell'allegato I ogni tre anni dopo il 1o gennaio 2021. 6.   Fatto salvo l', paragrafo 4, il presente regolamento non si applica ai metalli riciclati. 7.   Il presente regolamento non si applica agli stock qualora un importatore dell'Unione dimostri che tali stock nella loro forma attuale sono stati costituiti in una data verificabile precedente al 1o febbraio 2013. 8.   Il presente regolamento si applica ai minerali e metalli di cui all'allegato I che sono ottenuti come sottoprodotti quali definiti all', lettera t).
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