Art. 7 · Corrispondenti nazionali

Art. 7

Corrispondenti nazionali

In vigore dal 17 mag 2017
Corrispondenti nazionali 1.   Ogni Stato membro designa un corrispondente nazionale e ne informa la Commissione. Il corrispondente nazionale funge da punto di contatto per lo scambio di informazioni tra la Commissione e lo Stato membro per quanto riguarda la preparazione e l’attuazione dei piani di lavoro nazionali. 2.   Inoltre, il corrispondente nazionale svolge in particolare i seguenti compiti: a) coordina la preparazione della relazione annuale di cui all’; b) garantisce la trasmissione delle informazioni all’interno dello Stato membro; e c) coordina la presenza degli esperti competenti alle riunioni dei gruppi di esperti organizzate dalla Commissione e la loro partecipazione ai gruppi di coordinamento regionale di cui all’. 3.   Se più organismi di uno Stato membro partecipano all’attuazione del piano di lavoro nazionale, il corrispondente nazionale è responsabile del coordinamento dei lavori. 4.   Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio corrispondente nazionale disponga di un mandato sufficiente per rappresentare il rispettivo Stato membro nei gruppi di coordinamento regionale di cui all’.
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