Art. 5 · Contenuto e criteri per l’elaborazione del programma pluriennale dell’Unione

Art. 5

Contenuto e criteri per l’elaborazione del programma pluriennale dell’Unione

In vigore dal 17 mag 2017
Contenuto e criteri per l’elaborazione del programma pluriennale dell’Unione 1.   Il programma pluriennale dell’Unione definisce: a) un elenco dettagliato dei requisiti in materia di dati per conseguire gli obiettivi di cui agli del regolamento (UE) n. 1380/2013; b) un elenco delle campagne di ricerca obbligatorie a mare; c) le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne di ricerca a mare. 2.   I dati di cui al paragrafo 1, lettera a), comprendono: a) dati biologici relativi a tutti gli stock catturati o comunque prelevati come catture accessorie nelle acque unionali ed extra-unionali nell’ambito della pesca commerciale e, se del caso, della pesca ricreativa dell’Unione, compresi l’anguilla e il salmone in pertinenti acque interne, nonché altre specie ittiche diadrome di interesse commerciale, per consentire un approccio ecosistemico alla gestione e alla conservazione della pesca necessario per attuare la politica comune della pesca; b) dati per consentire di valutare l’impatto delle attività di pesca dell’Unione sull’ecosistema marino nelle acque extra-unionali, compresi dati sulle catture accessorie di specie non bersaglio, segnatamente di specie protette dal diritto unionale o internazionale, dati sugli impatti delle attività di pesca sugli habitat marini, incluse le aree marine vulnerabili, e dati sugli impatti delle attività di pesca sulle reti trofiche; c) dati sull’attività dei pescherecci dell’Unione nelle acque extra-unionali, compresi i livelli di pesca e di sforzo e la capacità della flotta dell’Unione; d) dati socioeconomici sulla pesca per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici del settore della pesca dell’Unione; e) dati socioeconomici e dati relativi alla sostenibilità dell’acquacoltura marina per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici e della sostenibilità del settore acquicolo dell’Unione, anche per quanto riguarda il suo impatto ambientale; f) dati socioeconomici sul settore della trasformazione dei prodotti della pesca per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici di tale settore. 3.   Inoltre, i dati di cui al paragrafo 1, lettera a), possono includere dati socioeconomici e dati relativi alla sostenibilità dell’acquacoltura di acqua dolce per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici e della sostenibilità del settore acquicolo dell’Unione, anche per quanto riguarda il suo impatto ambientale. 4.   Ai fini dell’elaborazione del programma pluriennale dell’Unione, la Commissione tiene conto: a) dei bisogni di informazioni per la gestione e l’efficace attuazione della politica comune della pesca, al fine di raggiungerne gli obiettivi stabiliti all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali informazioni devono anche consentire la determinazione degli obiettivi necessari per l’attuazione dei piani pluriennali di cui all’ di detto regolamento; b) della necessità di dati pertinenti, completi e affidabili ai fini delle decisioni relative alla gestione della pesca e alla protezione degli ecosistemi, ivi comprese le specie e gli habitat vulnerabili; c) della necessità e della pertinenza dei dati per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura a livello di Unione, tenendo conto del carattere prevalentemente locale dei suoi impatti; d) della necessità di sostenere le valutazioni d’impatto delle misure politiche; e) dei costi e benefici, prendendo in considerazione le soluzioni più efficaci sul piano dei costi per raggiungere l’obiettivo di raccolta dei dati; f) della necessità di evitare interruzioni delle serie temporali esistenti; g) della necessità di semplificare e di evitare duplicazioni nella raccolta dei dati, conformemente all’; h) se del caso, della necessità di dati a copertura delle attività di pesca che evidenziano carenza di dati; i) delle specificità regionali e degli accordi regionali conclusi nei gruppi di coordinamento regionali j) degli obblighi internazionali dell’Unione e dei suoi Stati membri; k) della copertura spaziale e temporale delle attività di raccolta di dati. 5.   L’elenco delle campagne di ricerca obbligatorie a mare di cui al paragrafo 1, lettera b), è elaborato tenendo conto dei seguenti requisiti: a) i bisogni di informazioni per la gestione della politica comune della pesca, al fine di conseguirne gli obiettivi definiti all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013. b) i bisogni di informazioni derivanti dalle misure di coordinamento e armonizzazione concordate a livello internazionale; c) i bisogni di informazioni per la valutazione dei piani di gestione; d) i bisogni di informazioni per il monitoraggio delle variabili ecosistemiche; e) i bisogni di informazioni per una copertura adeguata delle aree di distribuzione degli stock; f) la necessità di evitare la duplicazione delle campagne di ricerca a mare; e g) la necessità di evitare interruzioni delle serie temporali. 6.   Per gli stock soggetti a limiti di cattura, la partecipazione di vari Stati membri alle campagne di ricerca a mare di cui al paragrafo 1, lettera b), è stabilita in funzione della quota dello Stato membro in questione in termini del totale ammissibile di catture disponibile per l’Unione per gli stock interessati. Per gli stock non soggetti a limiti di cattura, tale partecipazione è stabilita in funzione della quota relativa degli Stati membri in questione in termini di sfruttamento totale dello stock in questione. 7.   Per gli stock soggetti a limiti di cattura, la soglia di cui al paragrafo 1, lettera c), è stabilita in funzione della quota dello Stato membro in questione in termini di totale di catture ammissibili dello stock in questione a disposizione dell’Unione. Per gli stock non soggetti a limiti di cattura, tale soglia è stabilita in funzione della quota relativa dello Stato membro in questione in termini di sfruttamento dello stock in questione. Per quanto concerne i settori dell’acquacoltura e della trasformazione, tali soglie sono proporzionali alla dimensione di tali settori di uno Stato membro.
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