Art. 14 · Controllo della qualità dei dati e convalida

Art. 14

Controllo della qualità dei dati e convalida

In vigore dal 17 mag 2017
Controllo della qualità dei dati e convalida 1.   Gli Stati membri sono responsabili della qualità e della completezza dei dati primari raccolti nell’ambito dei piani di lavoro nazionali, nonché dei dati dettagliati e aggregati da questi ottenuti che sono trasmessi agli utilizzatori finali di dati scientifici. 2.   Gli Stati membri garantiscono che: a) i dati primari raccolti nell’ambito dei piani di lavoro nazionali siano debitamente verificati mediante adeguate procedure di controllo della qualità; b) i dati dettagliati e aggregati ottenuti dai dati primari raccolti nell’ambito dei piani di lavoro nazionali siano convalidati prima della loro trasmissione agli utilizzatori finali di dati scientifici; c) le procedure di garanzia della qualità applicate ai dati primari, dettagliati e aggregati di cui alle lettere a) e b) siano elaborate secondo le procedure adottate dagli organismi scientifici internazionali, dalle organizzazioni regionali per la pesca, dal CSTEP e dai gruppi di coordinamento regionale.
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