Art. 14
Controllo della qualità dei dati e convalida
In vigore dal 17 mag 2017
Controllo della qualità dei dati e convalida
1. Gli Stati membri sono responsabili della qualità e della completezza dei dati primari raccolti nell’ambito dei piani di lavoro nazionali, nonché dei dati dettagliati e aggregati da questi ottenuti che sono trasmessi agli utilizzatori finali di dati scientifici.
2. Gli Stati membri garantiscono che:
a)
i dati primari raccolti nell’ambito dei piani di lavoro nazionali siano debitamente verificati mediante adeguate procedure di controllo della qualità;
b)
i dati dettagliati e aggregati ottenuti dai dati primari raccolti nell’ambito dei piani di lavoro nazionali siano convalidati prima della loro trasmissione agli utilizzatori finali di dati scientifici;
c)
le procedure di garanzia della qualità applicate ai dati primari, dettagliati e aggregati di cui alle lettere a) e b) siano elaborate secondo le procedure adottate dagli organismi scientifici internazionali, dalle organizzazioni regionali per la pesca, dal CSTEP e dai gruppi di coordinamento regionale.
Storico versioni
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