Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 mag 2017
La protezione accordata ai sensi dell' è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia a seguito dell'ordinanza del 17 febbraio 2016 sulla denominazione di origine protetta «Picodon», pubblicata il 26 febbraio 2016 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a favore degli operatori che soddisfano le condizioni del suddetto articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:908:oj#art-2