Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 mag 2017
In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2017 negli Stati membri che si avvalgano della deroga prevista dall' del presente regolamento le modifiche apportate alla domanda unica o alla domanda di pagamento in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 sono comunicate per iscritto all'autorità competente entro il 15 giugno.
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