Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 mag 2017
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, attualmente classificati con i codici NC 7304 19 90, ex 7304 29 90, 7304 39 98 e 7304 59 99 (codice TARIC 7304299090) e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti: Società Aliquota del dazio antidumping definitivo (%) Codice addizionale TARIC Yangzhou Chengde Steel Pipe Co. Ltd. 29,2 C171 Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd. 54,9 C172 Yangzhou Lontrin Steel Tube Co. Ltd. 39,9 C173 Hengyang Valin MPM Co. Ltd. 48,2 C174 Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co. Ltd. 41,4 C204 Società elencate nell'allegato 45,6 C998 Tutti gli altri produttori 54,9 C999 3.   L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal suo nome e dalla sua funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di una tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. Questa prescrizione non si applica per i dazi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio di cui al regolamento (UE) 2016/1977. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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