Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 mag 2017
È aperto un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, al fine di stabilire se le importazioni di biciclette e di altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, spediti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003010 e 8712007091), prodotti da Look Design System SA (codice addizionale TARIC C206), debbano essere soggette alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013.
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