Art. 4
Programma dei dati statistici
In vigore dal 20 apr 2017
Programma dei dati statistici
1. Il programma dei dati statistici da trasmettere alla Commissione (Eurostat) per l'anno di riferimento 2021 è costituito dagli ipercubi elencati nell'allegato I.
2. Gli Stati membri trasmettono il valore speciale della cella «non applicabile» solo nei seguenti casi:
a)
se una cella si riferisce alla modalità «non applicabile» di almeno una classificazione; oppure
b)
se una cella descrive un'osservazione che non esiste nello Stato membro.
3. Gli Stati membri sostituiscono qualsiasi valore confidenziale della cella con il valore speciale «non disponibile».
4. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione (Eurostat) si astiene dal divulgare qualsiasi valore inaffidabile di una cella trasmesso da tale Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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