Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 apr 2017
Definizioni Si applicano le definizioni fornite nel regolamento (CE) n. 763/2008 e le specifiche riportate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione. Ai fini del presente regolamento si applicano anche le seguenti definizioni: 1. per «popolazione totale» di un'area geografica ben definita si intendono tutte le persone la cui dimora abituale, quale definita all', lettera d), del regolamento (CE) n. 763/2008, è situata in tale area geografica; 2. per «ipercubo» si intende una tabella multidimensionale di classificazioni contenente un valore di cella per la misura di ciascuna modalità di ogni classificazione incrociata con ciascuna modalità di qualsiasi altra classificazione utilizzata in tale ipercubo; 3. per «valore della cella» si intende l'informazione contenuta in una cella dell'ipercubo. Può trattarsi di un «valore numerico della cella» o di un «valore speciale della cella»; 4. per «valore numerico della cella» si intende un valore numerico trasmesso in una cella per fornire informazioni statistiche sull'osservazione per tale cella; 5. per «valore confidenziale della cella» si intende il valore numerico della cella che non deve essere diffuso per proteggere la riservatezza statistica dei dati, in conformità alle misure di protezione adottate dagli Stati membri per la divulgazione dai dati statistici; 6. per «valore non confidenziale della cella» si intende un valore numerico della cella che non è un valore confidenziale; 7. per «valore inaffidabile della cella» si intende un valore numerico della cella che non è affidabile in base al controllo di qualità degli Stati membri; 8. per «valore speciale della cella» si intende un simbolo trasmesso in una cella dell'ipercubo al posto di un valore numerico della cella; 9. per «etichetta» si intende un codice che può accompagnare un particolare valore della cella per descrivere una caratteristica specifica di tale valore.
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