Art. 3
Autenticità dei documenti
In vigore dal 20 apr 2017
Autenticità dei documenti
L'autenticità di un documento notificato o conservato mediante un sistema di informazione a norma delle disposizioni del presente regolamento è riconosciuta se la persona che ha inviato il documento è adeguatamente identificata e se il documento è stato elaborato e notificato a norma del presente regolamento.
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