Art. 8 · Rilevazione dei prezzi di mercato per le carcasse di bovini

Art. 8

Rilevazione dei prezzi di mercato per le carcasse di bovini

In vigore dal 20 apr 2017
Rilevazione dei prezzi di mercato per le carcasse di bovini 1.   Il prezzo di mercato da comunicare per le carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi di cui all' del regolamento delegato (UE) 2017/1182 è rilevato: a) dal gestore di un macello che, annualmente, abbatta un numero pari o superiore a 20 000 bovini di età non inferiore agli otto mesi; b) dal gestore di un macello designato dallo Stato membro che abbatta, annualmente, meno di 20 000 bovini di età non inferiore agli otto mesi; c) da una persona fisica o giuridica che invii annualmente alla macellazione un numero pari o superiore a 10 000 bovini di età non inferiore agli otto mesi; e d) da una persona fisica o giuridica designata dallo Stato membro che invii annualmente alla macellazione meno di 10 000 bovini di età non inferiore agli otto mesi. 2.   Lo Stato membro si accerta che i prezzi siano rilevati per almeno: a) il 25 % delle macellazioni effettuate nelle regioni che coprono complessivamente almeno il 75 % del totale delle macellazioni eseguite a livello nazionale; e b) il 30 % dei bovini di età non inferiore agli otto mesi macellati al suo interno. 3.   I prezzi rilevati ai sensi del paragrafo 1 si riferiscono ai bovini di età non inferiore agli otto mesi macellati durante il periodo di rilevazione considerato e si basano sul peso della carcassa a freddo di cui all', paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/1182. 4.   In sede di rilevazione dei prezzi, per ciascuna delle classi di cui all' del presente regolamento occorre indicare il peso medio della carcassa al quale i prezzi si riferiscono e precisare se essi sono stati rettificati mediante l'applicazione di ciascuno dei coefficienti di cui all'.
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