Art. 6 · Divisione territoriale per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse

Art. 6

Divisione territoriale per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse

In vigore dal 20 apr 2017
Divisione territoriale per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse Gli Stati membri decidono se il loro territorio debba constare di un'unica regione o essere suddiviso in più regioni. A tal fine tengono conto: a) della dimensione del loro territorio; b) dell'eventuale esistenza di suddivisioni amministrative; c) delle variazioni geografiche dei prezzi. Ai fini della rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini, il Regno Unito comprende almeno due regioni, segnatamente la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, che possono essere suddivise in base ai criteri di cui al primo comma.
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