Art. 15 · Comunicazione dei prezzi di mercato e notifiche alla Commissione

Art. 15

Comunicazione dei prezzi di mercato e notifiche alla Commissione

In vigore dal 20 apr 2017
Comunicazione dei prezzi di mercato e notifiche alla Commissione 1.   La comunicazione dei prezzi di mercato e le notifiche di cui agli del regolamento delegato (UE) 2017/1182, rispettivamente, sono effettuate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, ad eccezione delle notifiche di cui all'articolo 25, paragrafi 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2017/1182. 2.   I prezzi si riferiscono al periodo che va dal lunedì alla domenica della settimana precedente a quella in cui sono notificati.
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