Art. 1 · Comunicazione dei risultati della classificazione

Art. 1

Comunicazione dei risultati della classificazione

In vigore dal 20 apr 2017
Comunicazione dei risultati della classificazione 1.   I macelli, le agenzie responsabili della classificazione o gli addetti qualificati di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2017/1182 che effettuano la classificazione in base all'allegato IV, parte A, punti II e III, parte B, punto II, e parte C, punti II e III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 comunicano al fornitore dei capi i risultati della classificazione. Tale comunicazione è effettuata su supporto cartaceo o per via elettronica e, per ogni carcassa, indica: a) i risultati della classificazione tramite le lettere e le cifre corrispondenti di cui all'allegato IV, parte A, punti II e III, parte B, punto II, e parte C, punti II e III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, rispettivamente; b) il peso della carcassa stabilito ai sensi dell' del regolamento delegato (UE) 2017/1182, specificando se si tratta di peso a caldo o a freddo; c) la presentazione della carcassa applicata al momento della pesatura e della classificazione al gancio; l'indicazione della presentazione della carcassa non è obbligatoria nel caso in cui nel territorio o in una regione dello Stato membro interessato sia autorizzata un'unica presentazione in conformità della legislazione nazionale; d) all'occorrenza, se tale classificazione è stata eseguita utilizzando una tecnica di classificazione automatizzata. 2.   Gli Stati membri possono chiedere che la comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera a), comprenda l'indicazione di sottoclassi, laddove si disponga di tali informazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:1184:oj#art-1