Art. 4 · Organismo di contatto unico e sue responsabilità

Art. 4

Organismo di contatto unico e sue responsabilità

In vigore dal 20 apr 2017
Organismo di contatto unico e sue responsabilità 1.   Gli Stati membri designano un organismo di contatto unico e comunicano alla Commissione tutte le sue coordinate utili. 2.   L'organismo di contatto unico è responsabile dei seguenti compiti in relazione al sistema di informazione: a) concedere diritti di accesso agli utilizzatori; b) certificare l'identità degli utilizzatori a cui sono concessi diritti di accesso; c) notificare alla Commissione i diritti concessi agli utilizzatori per accedere al sistema di informazione. 3.   La Commissione attiva i diritti di accesso degli utilizzatori sulla base delle notifiche ricevute dall'organismo di contatto unico conformemente al disposto del paragrafo 2, lettera c).
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