Art. 3 · Informazioni supplementari per la gestione dei mercati agricoli

Art. 3

Informazioni supplementari per la gestione dei mercati agricoli

In vigore dal 20 apr 2017
Informazioni supplementari per la gestione dei mercati agricoli 1.   Nei casi in cui un'evoluzione del mercato renda urgentemente necessarie informazioni supplementari che rientrano nell'ambito di applicazione del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (6), la Commissione può chiedere agli Stati membri la notifica di tali informazioni supplementari e mettere a disposizione i moduli necessari per comunicarli. 2.   La richiesta di cui al paragrafo 1 si applica per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data della medesima.
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