Art. 2 · Deroghe alla classificazione obbligatoria delle carcasse

Art. 2

Deroghe alla classificazione obbligatoria delle carcasse

In vigore dal 20 apr 2017
Deroghe alla classificazione obbligatoria delle carcasse 1.   Gli Stati membri possono decidere che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini e suini stabilite dall'allegato IV, parte A, punto V, e parte B, punto II, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono obbligatorie per i macelli che abbattono: a) meno di 150 bovini di età non inferiore agli otto mesi come media settimanale annua; b) meno di 500 suini come media settimanale annua. Gli Stati membri possono stabilire un limite inferiore, in particolare per garantire la rappresentatività della rilevazione dei prezzi di cui all', paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184. 2.   Gli Stati membri possono decidere che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini e suini non sono obbligatorie: a) per le carcasse di bovini e suini di proprietà del macello, se non vi sono transazioni commerciali per l'acquisto di tali animali; b) per le carcasse di suini di razze autoctone chiaramente definite o che richiedano particolari modalità di commercializzazione, se la loro composizione corporea anatomica rende impossibile una classificazione omogenea e standardizzata delle carcasse. 3.   Gli Stati membri che applicano la classificazione delle carcasse di ovini ai sensi dell', secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono decidere, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di ovini non sono obbligatorie per determinati macelli. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro decisione di applicare una delle deroghe di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.
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