Art. 3
Certificati zootecnici per l’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale e di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale
In vigore dal 10 apr 2017
Certificati zootecnici per l’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale e di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale
1. Per quanto concerne l’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale, le informazioni di cui all’allegato V, parti 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/1012 da includere nei certificati zootecnici che accompagnano le partite di tali prodotti sono presentate conformemente ai modelli di cui alle seguenti sezioni dell’allegato III del presente regolamento:
a)
la sezione A per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina;
b)
la sezione B per lo sperma di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina;
c)
la sezione C per gli ovociti di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina;
d)
la sezione D per gli embrioni di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina.
2. Per quanto concerne l’ingresso nell’Unione di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, le informazioni di cui all’allegato V, parti 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012 da includere nei certificati zootecnici che accompagnano le partite di tali prodotti sono presentate conformemente ai modelli di cui alle seguenti sezioni dell’allegato IV del presente regolamento:
a)
la sezione A per i suini ibridi riproduttori;
b)
la sezione B per lo sperma di suini ibridi riproduttori;
c)
la sezione C per gli ovociti di suini ibridi riproduttori;
d)
la sezione D per gli embrioni di suini ibridi riproduttori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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