Art. 1
In vigore dal 6 apr 2017
L' del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 è sostituito dal seguente:
«
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, originari della RPC e di Taiwan. Il prodotto è classificato ai codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90 (codici TARIC 7307231015, 7307231025, 7307239015, 7307239025).
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:
Società
Aliquota del dazio antidumping definitivo (%)
Codice addizionale TARIC
Taiwan
King Lai Hygienic Materials Co., Ltd.
0,0
C175
Ta Chen Stainless Pipes Co., Ltd.
5,1
C176
Tutte le altre società
12,1
C999
Repubblica popolare cinese
Zhejiang Good Fittings Co., Ltd.
55,3
C177
Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co., Ltd.
48,9
C178
Suzhou Yuli Pipeline Industry Co., Ltd.
30,7
C179
Jiangsu Judd Pipeline Industry Co., Ltd.
30,7
C180
Tutte le altre società che hanno collaborato:
ALFA Laval Flow Equipment (Kunshan) Co., Ltd.
41,9
C182
Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co., Ltd.
41,9
C184
Wifang Huoda Pipe Fittings Manufacture Co., Ltd.
41,9
C186
Yada Piping Solutions Co., Ltd.
41,9
C187
Jiangsu Huayang Metal Pipes Co., Ltd.
41,9
C188
Tutte le altre società
64,9
C999
3. L'applicazione dell'aliquota del dazio individuale specificata per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». Qualora non sia presentata detta fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Qualora un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
a)
non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all', paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o ottobre 2014 al 30 settembre 2015);
b)
non è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento; e
c)
ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione, la tabella di cui all', paragrafo 2, può essere modificata aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette al dazio medio ponderato delle società incluse nel campione.
5. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.»
Storico versioni
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