Art. 81 · Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza

Art. 81

Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza

In vigore dal 5 apr 2017
Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza 1.   I fabbricanti dei dispositivi delle classi C e D stilano un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza («PSUR») per ogni dispositivo e, ove pertinente, per ogni categoria o gruppo di dispositivi che sintetizza i risultati e le conclusioni delle analisi dei dati raccolti nell'ambito della sorveglianza post-commercializzazione sulla scorta del piano di sorveglianza post-commercializzazione di cui all' insieme a una motivazione e una descrizione delle eventuali azioni preventive e correttive adottate. Durante tutta la vita del dispositivo in questione tale PSUR indica: a) le conclusioni della valutazione dei rischi e dei benefici; b) i principali risultati del PMPF; e c) il volume di vendite del dispositivo e una stima dell'entità e delle altre caratteristiche della popolazione che utilizza il dispositivo e, se possibile, la frequenza d'uso del dispositivo. I fabbricanti dei dispositivi delle classi C e D aggiornano il PSUR almeno una volta all'anno. Tale PSUR forma parte della documentazione tecnica di cui agli allegati II e III. 2.   I fabbricanti di dispositivi della classe D trasmettono i PSUR mediante il sistema elettronico di cui all' all'organismo notificato che partecipa alla valutazione della conformità di tali dispositivi a norma dell'. L'organismo notificato esamina il rapporto e inserisce la sua valutazione in detto sistema elettronico precisando nei dettagli le eventuali azioni adottate. Tale PSUR e la valutazione dell'organismo notificato sono messi a disposizione delle autorità competenti mediante il sistema elettronico. 3.   Per i dispositivi della classe C i fabbricanti mettono i PSUR a disposizione dell'organismo notificato che partecipa alla valutazione della conformità e, su richiesta, delle autorità competenti.
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