Art. 63 · Misure nazionali supplementari

Art. 63

Misure nazionali supplementari

In vigore dal 5 apr 2017
Misure nazionali supplementari Gli Stati membri possono prevedere misure supplementari in relazione alle persone che prestano servizio militare obbligatorio, alle persone private della libertà, a quelle che, in seguito a una decisione giudiziaria, non possono partecipare a studi delle prestazioni o alle persone in istituti di degenza.
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