Art. 50 · Meccanismo di esame di valutazioni della conformità dei dispositivi di classe D

Art. 50

Meccanismo di esame di valutazioni della conformità dei dispositivi di classe D

In vigore dal 5 apr 2017
Meccanismo di esame di valutazioni della conformità dei dispositivi di classe D 1.   Un organismo notificato notifica all'autorità competente i certificati che ha rilasciato per i dispositivi della classe D, a eccezione delle domande di integrazione o rinnovo di certificati esistenti. Tale notifica ha luogo mediante il sistema elettronico di cui all' e comprende le istruzioni per l'uso di cui all'allegato I, punto 20.4, della sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione di cui all', del rapporto di valutazione dell'organismo notificato e, ove applicabile, dei test di laboratorio effettuati dal laboratorio di riferimento dell'UE e del parere scientifico ai sensi dell', paragrafo 3, secondo comma, nonché, a seconda dei casi, dei pareri espressi conformemente all', paragrafo 4, dagli esperti di cui all' del regolamento (UE) 2017/745. Qualora sussistano divergenze di opinione tra l'organismo notificato e gli esperti, deve altresì essere compresa una motivazione esaustiva. 2.   Se sussistono ragionevoli preoccupazioni, un'autorità competente e, se del caso, la Commissione, possono applicare ulteriori procedure, ai sensi degli o 89 e, se lo si ritiene necessario, adottare misure appropriate ai sensi degli . 3.   Se sussistono ragionevoli preoccupazioni, l'MDCG e, se del caso, la Commissione, possono richiedere la consulenza scientifica dei gruppi di esperti in merito alla sicurezza e alla prestazione del dispositivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:746:oj#art-50