Art. 19
Dispositivi per destinazioni particolari
In vigore dal 5 apr 2017
Dispositivi per destinazioni particolari
1. Gli Stati membri non pongono ostacoli ai dispositivi destinati allo studio delle prestazioni che è fornito a tale scopo a laboratori o ad altre istituzioni, se soddisfano le condizioni di cui agli articoli da 57 a 76 e agli atti di esecuzione adottati a norma dell'.
2. I dispositivi di cui al paragrafo 1 non recano la marcatura CE, a eccezione dei dispositivi di cui all'.
3. Gli Stati membri non impediscono — in particolare in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni o manifestazioni simili — che vengano presentati dispositivi non conformi al presente regolamento a condizione che sia indicato in modo chiaramente visibile che tali dispositivi sono destinati unicamente alla presentazione o alla dimostrazione e non possono essere messi a disposizione prima di essere stati resi conformi al presente regolamento.
Storico versioni
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