Art. 12
Cambio di mandatario
In vigore dal 5 apr 2017
Cambio di mandatario
Disposizioni dettagliate per il cambio del mandatario sono definite chiaramente in un accordo tra il fabbricante, ove possibile il mandatario uscente e il nuovo mandatario. Tale accordo riguarda almeno i seguenti aspetti:
a)
la data di cessazione del mandato del mandatario uscente e la data di inizio del mandato del nuovo mandatario;
b)
la data fino alla quale il mandatario uscente può figurare nelle informazioni fornite dal fabbricante, compreso il materiale promozionale;
c)
il trasferimento dei documenti, compresi gli aspetti relativi alla riservatezza e i diritti di proprietà;
d)
l'obbligo per il mandatario uscente di trasmettere al fabbricante o al nuovo mandatario, dopo la fine del proprio mandato, qualsiasi reclamo o segnalazione di operatori sanitari, pazienti o utilizzatori in merito a presunti incidenti relativi a un dispositivo per cui era stato designato come mandatario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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