Art. 57 · Sistema elettronico per gli organismi notificati e i certificati di conformità

Art. 57

Sistema elettronico per gli organismi notificati e i certificati di conformità

In vigore dal 5 apr 2017
Sistema elettronico per gli organismi notificati e i certificati di conformità 1.   Dopo aver consultato l'MDCG, la Commissione predispone e gestisce un sistema elettronico per la raccolta e il trattamento delle seguenti informazioni: a) l'elenco delle controllate di cui all', paragrafo 3; b) l'elenco degli esperti di cui all', paragrafo 2; c) le informazioni concernenti la notifica di cui all', paragrafo 10, e le notifiche modificate di cui all', paragrafo 2; d) l'elenco degli organismi notificati di cui all', paragrafo 2; e) la sintesi del rapporto di cui all', paragrafo 12; f) le comunicazioni delle valutazioni della conformità e dei certificati di cui all', paragrafo 3, e all', paragrafo 1; g) il ritiro o i rifiuti delle domande di certificazione di cui all', paragrafo 2, e all'allegato VII, punto 4.3; h) le informazioni sui certificati di cui all', paragrafo 5; i) la sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica di cui all'. 2.   Le informazioni raccolte e trattate dal sistema elettronico sono accessibili alle autorità competenti degli Stati membri, alla Commissione, se del caso agli organismi notificati e, ove stabilito dal presente regolamento o dal regolamento (UE) 2017/746, al pubblico.
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