Art. 49 · Coordinamento degli organismi notificati

Art. 49

Coordinamento degli organismi notificati

In vigore dal 5 apr 2017
Coordinamento degli organismi notificati La Commissione provvede a che gli organismi notificati coordinino le loro attività e cooperino nell'ambito del gruppo di coordinamento degli organismi notificati nel settore dei dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro. Il gruppo si riunisce periodicamente e almeno una volta l'anno. Gli organismi notificati a norma del presente regolamento partecipano ai lavori di tale gruppo. La Commissione può stabilire le modalità specifiche relative al funzionamento del gruppo di coordinamento degli organismi notificati.
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