Art. 108 · Registri dei dispositivi e banche dati

Art. 108

Registri dei dispositivi e banche dati

In vigore dal 5 apr 2017
Registri dei dispositivi e banche dati La Commissione e gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per incoraggiare l'istituzione di registri e banche dati di tipologie specifiche di dispositivi stabilendo principi comuni per la raccolta di informazioni comparabili. Tali registri e banche dati contribuiscono alla valutazione indipendente della sicurezza e della prestazione a lungo termine dei dispositivi o alla tracciabilità dei dispositivi impiantabili, oppure a tutte queste caratteristiche.
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