Art. 103 · Gruppo di coordinamento per i dispositivi medici

Art. 103

Gruppo di coordinamento per i dispositivi medici

In vigore dal 5 apr 2017
Gruppo di coordinamento per i dispositivi medici 1.   È istituito un gruppo di coordinamento per i dispositivi medici («MDCG»). 2.   Ciascuno Stato membro nomina, in seno al MDCG, un membro e un supplente, per un mandato di tre anni rinnovabile, che siano ciascuno competenti nel settore dei dispositivi medici, nonché un membro e un supplente competenti nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro. Uno Stato membro può decidere di nominare un solo membro e un solo supplente, competenti ciascuno in entrambi i settori. I membri dell'MDCG sono scelti per la loro competenza e esperienza nel settore dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro. Essi rappresentano le autorità competenti degli Stati membri. La Commissione rende pubblici i nomi e gli organismi di appartenenza dei membri del gruppo. I supplenti rappresentano i membri titolari e votano per conto di questi ultimi in loro assenza. 3.   L'MDCG si riunisce a intervalli regolari e, ogni qualvolta la situazione lo richieda, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro. Alle riunioni partecipano i membri nominati per il loro ruolo e la loro competenza nel settore dei dispositivi medici oppure i membri nominati per la loro competenza nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro oppure i membri nominati per la loro competenza in entrambi i settori o i loro supplenti, a seconda dei casi. 4.   L'MDCG si adopera per raggiungere un consenso. Ove non risulti possibile raggiungere un consenso, l'MDCG decide a maggioranza dei suoi membri. I membri con posizioni divergenti possono chiedere che le loro posizioni e le relative motivazioni siano registrate nella posizione dell'MDCG. 5.   L'MDCG è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il presidente non partecipa alle votazioni del gruppo. 6.   L'MDCG può invitare, caso per caso, esperti e altre parti a partecipare alle riunioni o a fornire contributi scritti. 7.   L'MDCG può istituire sottogruppi temporanei o permanenti. Se del caso, le organizzazioni che rappresentano gli interessi dell'industria dei dispositivi medici, degli operatori sanitari, dei laboratori, dei pazienti e dei consumatori a livello dell'Unione sono invitati a partecipare a tali sottogruppi in qualità di osservatori. 8.   L'MDCG stabilisce il proprio regolamento interno che prevede in particolare le procedure per: — l'adozione di pareri o raccomandazioni o di altre posizioni, anche in caso di urgenza, — la delega dei compiti ai membri relatori e correlatori, — l'attuazione dell' relativo al conflitto di interessi, — il funzionamento dei sottogruppi. 9.   L'MDCG ha i compiti definiti all' del presente regolamento e all' del regolamento (UE) 2017/746.
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